Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 586-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-sexies. (Molestie sessuali). - Chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 5.000 euro.
      La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di 10.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici al momento del fatto.
      La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa di 15.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci al momento del fatto».